La donna lavoratrice, dipendente del settore pubblico, del settore privato, o lavoratrice autonoma, ha sempre diritto ad alcuni mesi di congedo parentale, e può usufruirne nel primo anno di vita del bambino. Poi dipende tutto dal tipo di contratto in essere. Esistono però delle misure alternative e ne parla anche l’INPS.
Nella circolare numero 169 del 16 dicembre 2014, l’INPS mette nero su bianco una serie di istruzioni da seguire per avere i voucher l’acquisto di servizi di baby sitting oppure per il pagamento delle strutture che offrono servizi per l’infanzia, per esempio gli asili nido.
> Il congedo parentale può essere sostituito da un part-time
A chi spettano i benefici
Al beneficio indicato possono accedere soltanto:
- le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro,
- oppure iscritte alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, comprese le libere professioniste, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.
A tali lavoratrici (autonome iscritte alla Gestione Separata, spetta in forma sperimentale il congedo parentale per un periodo di tre mesi, da fruire entro il primo anno di vita del bambino
A chi NON spettano i benefici
Non sono ricomprese nel beneficio:
- le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (per esempio coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613),
- imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità.