Parlare di costituzione o gestione di un’associazione (ad esempio di natura culturale) non vuol dire piombare nell’errore di essere generici o di riferirsi a quanto statuito dal codice civile.
Entrando nel dettaglio, ci sono alcuni adempimenti da fare. E quello più recente è il modello EAS che deve essere inoltrato anche mediante un Caf all’atto di una costituzione di un’associazione o quando nella sua organizzazione sono contemplate delle rilevanti innovazioni. Per costituire o gestire un’associazione ci si può servire del Modello Eas.
Il modello EAS è stato introdotto un paio di anni fa ed è un modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di un’associazione e non è quindi una dichiarazione annuale dei redditi. Essa, semmai, va fatta quando ci sono utili derivanti da attività commerciali accessorie per le quali in molti i casi vanno perfezionati anche tutti gli adempimenti iva.
Nel modello EAS, peraltro, vanno segnalati tutti i dati relativi all’associazione, dei suoi rappresentanti.
Relativamente a talune agevolazioni fiscali previste dal Testo Unico nel citato modello andranno poi segnalati i riferimenti dell’atto costitutivo ed eventuali cambiamenti. Infatti tali agevolazioni sono possibili solo quando tali documenti sono stati prodotti con atto notarile, ovvero con atto con firme autenticate o più semplicemente se gli stessi sono stati depositati presso l’Ufficio del Registro. Per queste ragioni, se non sono state perfezionate tali formalità anche le associazioni con i migliori ideali sono fiscalmente soggette ad imposizione fiscale.