Si va sempre più dritti verso un rimborso dell’Imu. Lo consigliano gli economisti e, tacitamente, anche l’Ue, che chiede all’Italia la modifica progressiva della tassa sugli immobili. Come dovremmo procedere in caso di rimborso?
QUATTRO FASI
Fase 1 – Istanza di rimborso;
Fase 2 – Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
Fase 3 – Remissione degli atti alla Corte Costituzionale;
Fase 4 – Giudizio della Corte Costituzionale;
FASE 1
E’ possibile presentare al Comune istanza di rimborso dell’IMU pagata, con in allegato le ricevute di pagamento. L’azione anche di un singolo contribuente, meglio se assistito dalle Associazioni di tutela della proprietà o dai CAF. Si tratta dunque un’azione di classe collettiva può essere sviluppata attraverso una serie di “ricorsi pilota” – individuali o collettivi – per innescare un meccanismo di cui tutti si potranno comunque giovare.
FASE 2
Scaduti i 90 giorni dalla proposizione della istanza di rimborso, ed in caso di mancata risposta da parte del Comune,si può proporre un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, evidenziando le ragioni di incostituzionalità dell’IMU e chiedendo la remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Uno schema di ricorso tipo può essere il seguente:
FASE 3
Se anche una sola delle Sezioni delle numerosissime Commissioni Tributarie italiane, certificata la fondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalità proposta, volesse rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, perché questa sia tenuta ad esaminarla ed a pronunciarsi.
In caso di sentenza che accerti l’incostituzionalità totale o parziale dell’IMU, tutti i contribuenti interessati – se non lo hanno già fatto – potranno chiedere e ottenere il rimborso di quanto ingiustamente pagato.
FASE 4
I vizi costituzionali del’IMU trovano la loro genesi e la loro derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi.