In un momento di crisi come il nostro le agevolazioni per tutti i tipi di contribuenti e per le loro famiglie, sono ridotti all’osso. Purtroppo da questa logica economica non sono esclusi nemmeno i disabili ai quali sono stati presentati dei tagli importanti. Una richiesta specifica effettuata all’Agenzia delle Entrate.
I quesiti presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, o meglio su FiscoOggi, la rivista online dell’Erario, aiutano a riflettere sui comportamenti idonei da tenere per non avere problemi con il fisco. In particolare c’è una domanda posta da Loredana S, che s’interroga sugli sconti fiscali possibili per una famiglia quando si opta per un corso di musicoterapia a favore del figlio disabile.
Dopo aver visto insieme un quesito inerente alle agevolazioni sulla prima casa, restando in tema di tassazione, detrazione e deducibilità, riportiamo il quesito di Loredana e la risposta che le è stata fornita.
> Quando non si può fruire dei benefici prima casa
Sono fiscalmente agevolabili le spese sostenute, a favore di un figlio disabile, per attività di musicoterapia?
Loredana S.Sono deducibili dal reddito le spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti disabili (articolo 3 della legge 104/1992). La deducibilità è prevista anche se tali spese siano sostenute per i familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, anche se non fiscalmente a carico (articolo 10 del Tuir). Le attività di musicoterapia finalizzate alla riabilitazione rientrano in tale agevolazione se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato, ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (paragrafo 3.3. della circolare 19/E del 2012).