Anche per il lavoro nell’azienda di famiglia è prevista una distinzione tra lavoro occasionale e lavoro continuativo, distinzione necessaria per dettare il relativo obbligo all’iscrizione di una posizione previdenziale presso l’Inps.
Con la Circolare 10478 del Ministero del Lavoro sono stati chiariti i parametri di distinzione per le collaborazioni familiari nei settori dell’artigianato, dell‘agricoltura e del commercio.
In questi ambiti l’iscrizione all’Inps non è necessaria se si tratta di una collaborazione occasionale e a titolo gratuito, ma solo se prestata da due precise categorie di lavoratori: i pensionati, che, in base alla circolare si caratterizzano per una scarsa tendenza a impegnarsi in una attività abituali, e i lavoratori che prestano già opera in un’altra azienda a tempo pieno, impossibilitato per la scarsità di tempo a disposizione ad impegnarsi sistematicamente in un’altra attività lavorativa.
Per queste due tipologie di lavoratori che prestino servizio occasionalmente e a titolo gratuito presso l’attività di famiglia nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione dell’Inps.
Per tutte le altre tipologie vale la regola generale: non è necessario iscriversi all’Inps per la collaborazione nell’azienda famigliare se la prestazione è prestata per meno di 90 giorni in un anno, frazionabili in 720 ore.