La sentenza della sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha in pratica definito che per i disoccupati non esiste un risarcimento danni nel caso in cui dopo l’incidente in cui sono coinvolti e non hanno colpa, subiscono una riduzione della capacità lavorativa.
Una notizia che senza dubbio scatenerà delle polemiche. Non prima che i giornali prendano nota di questo particolare. Così è scritto nella sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015 della sesta sezione civile della Corte di Cassazione:
Non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa.
E il riferimento è al caso in cui in un incidente stradale sia coinvolto un disoccupato che riporti un grave danno permanente. Nella pratica cosa vuol dire tutto questo? Che se la vittima di un incidente stradale ha riportato danni permanenti, per ottenere il risarcimento dovrà dimostrare di aver svolto un’attività economica e di essere in possesso di una qualifica professionale anche se non esercitata. Altrimenti per lui non ci sarà il risarcimento del danno patrimoniale.
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Dunque l’accertamento di invalidità permanente non garantisce l’esercizio di un diritto automatico al risarcimento come danno patrimoniale. Bisogna infatti dimostrare di avere un reddito preesistente e verificare quale perdita del reddito futuro si ha. E la prova dell’attività lavorativa pregressa deve essere certificata.