Una volta acquistata una casa e fatto il rogito davanti al notaio, ci sono 18 mesi per stabilire la residenza nella casa stessa se si vogliono ottenere le agevolazioni sull’acquisto. In caso di mancato spostamento della residenza, si può perdere il diritto alle agevolazioni.
A stabilire questa procedura è stata la Cassazione con la sentenza n. 17597 del 12 ottobre. In pratica è stato stabilito che le lungaggini burocratiche, oppure l’aver stabilito nella casa acquistata la sede dell’attività professionale, non sono elementi che possono impedire il trasferimento della residenza per la fruizione delle agevolazioni.
Come ogni sentenza, anche in questo caso c’è stato un fatto all’origine del pronunciamento. Un contribuente aveva acquistato una casa e aveva usufruito delle agevolazioni “prima casa”. Nell’immobile svolgeva già la sua attività professionale ma per una serie di lungaggini burocratiche legate al fatto che è un cittadino extracomunitario, non è riuscito a trasferire la residenza nell’immobile nei 18 mesi seguenti al rogito.
L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha provveduto a recuperare l’agevolazione fiscale sull’imposta di registro spettante per l’acquisto della prima casa e le imposte ipotecaria e catastale, facendo ricorso all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso e l’esito della sentenza è stato confermato anche in appello dove il giudice ha spiegato che al momento dell’acquisto l’acquirente non aveva ancora iniziato a svolgere la sua attività nell’immobile e il trasferimento dell’alloggio non può essere considerato uguale al trasferimento della residenza anagrafica.