Se un contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi vuol dire che l’ufficio finanziario può determinare in maniera induttiva il reddito imponibile ad esso riferito, soltanto sulla base di dati e notizie raccolti dalle sue fonti. Non è possibile invece che il contribuente invochi il contraddittorio.
Nel momento in cui un’impresa decide di non presentare la dichiarazione, rinuncia anche al diritto di contraddittorio con l’amministrazione tributaria. Vuol dire che poi, se il fisco rileva delle imprecisioni, degli errori o qualcosa che faccia pensare all’evasione fiscale, sarà autorizzato a comminare la multa senza “proteste”. L’impresa cioè non potrà invocare la nullità degli atti e delle informazioni di cui il fisco ha disponibilità.
> Che cos’è l’adesione al contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate
Il fatto che ha portato a questa precisazione è stato raccontato dall’Agenzia delle Entrate:
La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e ha così confermato la legittimità degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva notificati a una società e al socio unico della stessa.
Con il primo motivo di ricorso la società lamentava che il procedimento amministrativo fosse viziato per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
I giudici d’appello hanno ritenuto infondato il motivo, considerato che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimava di per sé l’ufficio a ricorrere direttamente a un accertamento di tipo induttivo con alla base presunzioni semplici prive dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Dpr 600/1973.
L’ulteriore motivo addotto dall’appellante riguardava la presunta impossibilità di acquisire documentazione probatoria a causa dell’avvenuto sequestro penale di tutta la documentazione contabile. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche tale questione sul presupposto che il sequestro non precludeva alla società di acquisire documentazione probatoria da adoperare nei rapporti con il Fisco osservando, tra l’altro, che tale misura consentiva all’ufficio finanziario di richiedere e ottenere l’accesso agli atti in possesso del pubblico ministero.
Sulla base di tale documentazione, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha potuto ricostruire in maniera attendibile il volume di affari e il reddito della società, senza necessità di contraddittorio con la parte.La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che è stato ritenuto infondato anche in sede di legittimità.