L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 49/E dell’11 luglio 2013, ha deciso di regolamentare la questione della ritenuta d’acconto. In pratica ha stabilito che non è sempre obbligatorio per il datore di lavoro pagare la ritenuta ai lavoratori. Tutto rientra nella volontà di semplificare la strada ormai da troppo tempo in salita per le aziende. A spiegare la novità ci ha pensato proprio il direttore dell’Erario Attilio Befera.
►Qualche detrazione fiscale per lavoratori autonomi
La ritenuta d’acconto, secondo il nuovo sistema, non è da ritenersi obbligatoria per le prestazioni in cui sono previsti soltanto rimborsi per le spese di vitto, alloggio, viaggio e tutte le altre spese legate allo svolgimento della prestazione, nonché l’anticipo delle spese del committente.
In più si spiega che i redditi da lavoro autonomo non abituale sono stabiliti sulla base del collegamento tra scompenso e spesa sostenuta per conseguirlo tanto che il reddito diverso è arti a zero. Per questo, qualora si rientrasse nel caso esposto, la ritenuta è da non considerarsi obbligatoria. I rimborsi percepiti, tra l’altro, così come le spese corrispondenti, possono non essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
►I contribuenti obbligati all’UNICO
Una semplificazione che alleggerisce parecchio il lavoro delle imprese. La ritenuta d’acconto, invece, è obbligatoria quando il compenso, anche se si tratta di spese rimborsate o anticipate, va oltre le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività. A questo punto, infatti, l’attività non è più “gratuita”.