La nuova normativa riguardante il bonus bebè -decreto del Ministero del lavoro del 22 dicembre 2012- è stata pubblicata il 13 febbraio in Gazzetta Ufficiale e prevede, per il triennio 2013/2015 nuove regole per il congedo obbligatorio e per il congedo facoltativo del padre, per le forme di sostegno economico alla madre e per favorire il rientro nel mondo del lavoro. La nuova legge si applica per tutti i bambini nati dal 1° gennaio 2013.
Di seguito il dettaglio e i riferimenti per la nuova normativa sul Bonus Bebè 2013.
Bonus Bebè 2013 – Congedo del padre
Il padre potrà usufruire del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo entro i primi cinque (5) mesi dalla nascita del figlio. Ai congedi sono applicati i seguenti vincoli:
Congedo obbligatorio
1. se di un giorno può essere sfruttato anche in concomitanza con il congedo di maternità;
2. possono avvalersene anche i padri già in congedo di paternità;
Congedo facoltativo
1. la fruizione del congedo per il padre di uno o due giorni è soggetto alla scelta della madre di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum;
2 il congedo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
Bonus Bebè 2013 – Trattamento economico del congedo di paternità
Il trattamento economico previsto per il congedo di paternità, sia esso obbligatorio che facoltativo, è pari al 100% della retribuzione giornaliera che sarà totalmente a carico dell’Inps.
Bonus Bebè 2013 – Modalità di comunicazione del congedo di paternità
La volontà di usufruire del congedo di paternità deve essere comunicata con un preavviso di quindici giorni rispetto ai giorni previsto per il congedo. La comunicazione può essere inviata sia in forma scritta che telematica, in base alle regole aziendali.
Se il padre usufruisce del congedo facoltativo alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione della madre di non usufruire di un numero equivalente di giorni del suo congedo di maternità.
Bonus Bebè 2013 – Contributi per i servizi all’infanzia
Se la madre non intende usufruire del congedo parentale al termine della maternità, può far richiesta di un contributo per il servizio di baby-sitting o per il pagamento di asili pubblici e provati, ma solo se accreditati. La nuova normativa prevede un contributo mensile pari a 300 euro per un periodo massimo di sei mesi.
Il contributo è erogato dall’Inps in buoni lavoro o in pagamento diretto verso l’asilo o la struttura indicata. Il contributo può essere richiesto anche se si è già sfruttata una parte del congedo parentale.
Bonus Bebè 2013 – Modalità di richiesta contributi
Per richiedere il contributo Inps è sufficiente collegarsi al sito dell’Inps e inviare la domanda telematica indicando la quale tipologia di beneficio alla quale si vuole aderire o la struttura destinataria (da scegliere tra le strutture indicate).
Bonus Bebè 2013 – Chi può beneficiarne
I contributi previsti dalla nuova normativa sono proporzionali alla tipologia di orario del lavoro svolto dalla madre (le donne iscritte alla gestione separata possono avere il contributo per un massimo di tre mesi).
Il contributo non è erogabile per le donne che hanno già l’esenzione totale dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.
Inoltre, le donne che richiedono il contributo dovranno rinunciare ad un periodo del loro congedo parentale uguale al numero di mesi per i quali è stato richiesto il contributo.
Bonus Bebè 2013 – La graduatoria
Le graduatorie per l’accesso al bonus bebè sono stilate in base al reddito dichiarato dall’Isee. Nel complesso sono stati messi a disposizione dal governo 60 milioni di euro da distribuire in parti uguali nei tre anni di sperimentazione.