Tutti i soggetti che stanno preparando la richiesta del rimborso del credito trimestrale dell’Iva (modello Iva TR, da compilare e consegnare entro il 30 aprile 2013) avranno da confrontarsi con delle importanti novità.
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Con decorrenza 1 gennaio 2013, infatti, l‘aumento del volume d’affari derivante da operazioni effettuate verso soggetti passivi debitori dell’Iva in un altro Stato Ue, fa decrescere la possibilità di richiesta di rimborso dell’Iva trimestrale (o annuale) a credito.
Da questa data, infatti, i soggetti passivi stabiliti in Italia devono inserire in fattura anche le “cessioni di beni e prestazioni di servizi” effettuate verso un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato dell’Unione Europea, anche se queste non sono passibili di Iva in Italia. In fattura, al posto della dicitura Iva, va annotato inversione contabile e la specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
La seconda novità introdotta a partire dal 2013 è che queste operazioni entreranno a far parte del volume di affari del contribuente. Fino allo scorso anno queste operazioni – le prestazioni di servizi “generiche”, rese a soggetti passivi Iva stabiliti in altri Paesi Ue – pur essendo soggette a emissione obbligatoria di fattura non venivano conteggiate nel totale del volume di affari.
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Quindi, saranno meno i contribuenti che potranno richiedere il rimborso trimestrale o annuale: essendo questi i soggetti che richiedono la restituzione dell’eccedenza a credito nel caso in cui siano effettuate cessioni all’esportazione e operazioni assimilate non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale di tutte le operazioni effettuate. Questo 25% si calcola sul volume di affari e, aumentando il volume d’affari, la percentuale si riduce.