Se la cartella esattoriale segue una sentenza passata in giudicato, allora la prescrizione del reato ha durata decennale. La novità, così espressa, non dice molto. E’ necessario infatti approfondire la questione analizzando i fatti alla base del pronunciamento della Corte di Cassazione.
►Cosa è imponibile nella cessione d’azienda
Il tema al centro del dibattito è l’imposta di registro. Se l’Erario pretende il pagamento di una cartella sulla base di una sentenza passata in giudicato, la stessa cartella esattoriale deve essere emessa entro dieci anni dal termine di prescrizione. In questo caso, infatti il credito è stato accertato dopo un contenzioso. Dunque, il caso descritto non rientra nell’applicazione del termine triennale o annuale di scadenza.
►Un altro caso di perdita dei benefici prima casa
La vicenda processuale che ha indotto i giudici a precisare il da farsi è relativa ad una concessionaria del servizio di riscossione dell provincia di Benevento che ha notificato ad un contribuente una cartella di pagamento che derivava da un ruolo reso esecutivo il 31 marzo del 2003 e conseguente ad una sentenza emessa dal CTR della Campania.
Il contribuente, considerando che l’impugnazione non era avvenuta entro l’anno dovuto, faceva appello alla ratione temporis ed in una prima fase ha anche avuto ragione. In appello invece si è specificato che, vista la presenza di una sentenza passata in giudicato, doveva essere considerato corretto il termine triennale per la notifica.