Per casi particolari in merito al periodo di malattia fruito da un lavoratore dipendente, intendiamo i casi in cui non è obbligatoria la reperibilità e quello che succede quando il medico dell’INPS non riesce a rintracciare il lavoratore negli orari prestabiliti per la visita fiscale.
Abbiamo riassunto alcune novità sulla malattia valide per il 2015 e in particolare abbiamo fatto notare il cambiamento legato alle fasce di reperibilità dei lavoratori.
> Nuove regole per la malattia valide nel 2015 – certificato e reperibilità
Non ci siamo invece soffermati su alcuni casi particolari e in primo luogo non abbiamo parlato del fatto che ci sono dei casi in cui l’obbligo di reperibilità non vale:
- malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore,
- d’infortunio sul lavoro,
- patologie per causa di servizio,
- gravidanza a rischio,
- eventi morbosi correlati all’invalidità attestata,
- ricovero ospedaliero.
Il medico fiscale che effettua la visita ha il dovere di verificare l’esistenza della patologia, poi ha anche la possibilità di protrarre la diagnosi di 48 ore, o di variarla. Se c’è una riduzione della prognosi, non solo deve essere motivata ma è necessario che il dipendente rientri a lavoro nel giorno indicato dal medico fiscale.
Se il medico fiscale, nelle fasce di reperibilità non trova il lavoratore nel domicilio indicato, al lavoratore è negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni e poi per le giornate successive ha diritto soltanto al 50% della retribuzione. Il lavoratore, però, ha 15 giorni per fornire una giustificazione dell’assenza.
In ogni caso quando il lavoratore deve allontanarsi per prestazioni, visite o accertamenti diagnostici, deve fornire una comunicazione preventiva al datore di lavoro o all’amministrazione e poi usare l’attestazione di quanto fatto per giustificare l’assenza nelle fasce di reperibilità.
Non possono essere, invece, invocati a propria difesa:
- il malfunzionamento del citofono,
- i difetti uditivi personali,
- o l’effettuazione di altre incombenze.