Con il decreto legge n. 83 del 2013 sono entrate in vigore delle nuove regole per quanto riguarda la scelta del regime Iva da applicare alla locazione o cessione di immobili. Con la Circolare n. 22 del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ne ha chiarito alcuni punti.
In particolare l’Agenzia ricorda che in generale le locazioni di fabbricati abitativi – fabbricati abitativi classificati o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10, uffici) – sono esenti da imposizione Iva.
Il locatore, se impresa costruttrice o di ripristino, può però effettuare l’opzione dell’applicazione dell’Iva – chiarendo la scelta nel contratto – solo in caso di:
1) locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi;
2) locazioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali” come definiti dal D.M. 22 aprile 2008.
Con la nuova legge, a partire dal 26 giugno 2013, tutte le locazioni immobiliari sono esenti dall’applicazione dell’Iva, salvo i casi in cui l’impresa di costruzione o di ripristino che loca l’immobile decida, effettuando la relativa opzione nel contratto, per l’applicazione Iva. L’Iva può essere applicata a tutti i contratti di locazione stipulati a partire dal 24 gennaio 2012.
Le aliquote Iva per la locazione di immobili ad uso abitativo sono pari al 10%, nel caso in cui il locatore decida per l’imponibilità, e l’imposta di registro è pari a 67 euro (nel caso di esenzione Iva è del 2%).
Per saperne di più:
► Nuove regole per il regime Iva per la locazione di immobili abitativi
► Come si esercita l’opzione di imponibilità dell’Iva per i contratti di locazione
► Chiarimenti sulle nuove regole Iva per i contratti di locazione in corso
► Nuove regole per il regime Iva sulla locazione di immobili strumentali