Nuovo Redditometro – Le modifiche di conformità alle norme sulla privacy

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 Come abbiamo visto in un post pubblicato in precedenza, il Garante per la privacy, dopo attento esame, ha dati il via libera al Nuovo Redditometro, giudicandolo conforme alle norme che regolano la tutela dei dati personali a patto dell’effettuazione di alcuni cambiamenti

Il Nuovo Redditometro promosso “con riserva” dal Garante per la Privacy

Alcuni di queste modifiche sono già state effettuate dall’Agenzia delle Entrate mentre altre aspettano di entrate presto in vigore. Gli aspetti del Nuovo Redditometro che verranno ritoccati dalle modifiche di conformità alle norme sulla privacy saranno i seguenti:

Nuovo Redditometro – Cosa conviene fare in caso di donazione monetaria

  • la profilazione dei contribuenti: il reddito dei contribuenti potrà essere ricostituito solo sulla base delle spese certe e non su quelle presunte
  • l’utilizzo delle spese medie Istat: non potranno essere utilizzate per la determinazione delle cosiddette spese frazionate e ricorrenti, dal momento che si tratta solo di approssimazioni
  • l’applicazione del cosiddetto “fitto figurativo“: che rappresenta le spese dei contribuenti a cui non è possibile imputare proprietà o locazioni nella sede di residenza, potrà essere utilizzato non per la determinazione del reddito ma solo in sede di contraddittorio se necessario
  • la necessità di avvalersi di dati esatti: l’Agenzia delle Entrate dovrà avvalersi di essi nella determinazione, ad esempio, della famiglia fiscale e di quella anagrafica
  • la presentazione dell’informativa ai contribuenti: nell’informativa dovrà essere chiarito che i dati dei contribuenti verranno utilizzati anche ai fini del Redditometro
  • le modalità del contraddittorio: nell’invito al contraddittorio dovranno essere presentati chiaramente i dati facoltativi da quelli obbligatori che i contribuenti dovranno presentare. In questa sede non potranno essere usate le spese presunte.

 

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