Il DDL Concorrenza ha introdotto delle novità anche in termini pensionistici nel senso che ha dimezzato portandolo a 24 mesi, il periodo di inoccupazione che dà diritto alla pensione integrativa. Adesso questa pensione si potrà chiedere non 10 ma 5 anni prima dopo la maturazione del diritto alla pensione.
Il DDL Concorrenza che è stato approvato dal Governo lo scorso 20 febbraio in materiale di previdenza complementare ha introdotto delle novità che vanno a tutto vantaggio dei professionisti e dei lavoratori che hanno versato una parte dei loro contributi ai fondi pensione.
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La novità è che in caso di perdita del lavoro la pensione integrativa può essere chiesta in anticipo. Prima si dovevano aspettare 48 mesi dalla perdita dell’impiego, adesso l’attesa è dimezzata e per inoltrare la domanda basterà attendere 24 mesi. L’altra novità riguarda la maturazione della pensione obbligatoria di appartenenza che può essere chiesta non più 5 anni prima del termine ma anche 10 anni prima del termine.
Il riferimento normativo è l’articolo 15 del DDL concorrenza che va a modificare la normativa sui fondi pensione. I disoccupati di lungo periodo hanno così una nuova speranza, un’opportunità: possono chiedere al fondo di avere pensione integrativa 10 anni prima del termine per la pensione vera e propria, calcolata sui contributi versati all’ente previdenziale obbligatorio di appartenenza.
Con il DDL concorrenza è stata anche ampliata la portabilità dei fondi: prima infatti c’era un vincolo al trasferimento della pensione integrativa legato ad accordi e contratti collettivi. Adesso, dopo due anni di permanenza in un fondo sarà possibile trasferire la propria posizione senza che ci siano vincoli, questi infatti sono stati eliminati. Ai fondi pensione potranno iscriversi lavoratori che appartengono a una o più di queste categorie: dipendenti pubblici e privati, autonomi e liberi professionisti, soci di cooperative e casalinghe.