La pensione supplementare si configura come una prestazione economica liquidata, dietro richiesta, al lavoratore che può far certificare una contribuzione versata all’Inps non sufficiente a soddisfare il diritto ad un’altra pensione (pensione di anzianità o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.
Pensione supplementare: a chi spetta
Possono richiedere la pensione supplementare queli lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Inps, i quali sono già titolari di un’altra pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, come ad esempio Stato, Inpdap, Fondi Pensioni integrativi e sostitutivi.
La pensione supplementare, spetta altresì a coloro che:
– sono in possesso di una pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
– sono titolari di assegni vitalizi erogati in sostituzione della pensione, dall’Inadel ai dipendenti degli enti locali, dall’Enpas ai dipendenti dello Stato, dall’Opera di previdenza per il personale delle ferrovie e dall’istituto postelegrafonici ai dipendenti delle amministrazioni corrispondenti;
– sono i familiari superstiti dei lavoratori suddetti.
Lavoratori iscritti all’Enpals
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti all’Enpals è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi qualora il richiedente sia il titolare di pensione a carico dell’Enpals. Pensione che, dunque, deve essere riconosciuta in virtù delle norme che regolano i rapporti tra Inps ed Enpals.
Pensione supplementare: a chi non spetta
Non hanno, invece, diritto alla pensione supplementare nell’Assicurazione Generale Obbligatoria le seguenti tipologie di lavoratori/titolari di pensione:
– titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti: parliamo dunque di medici, avvocati e ingegneri;
– titolari di pensione a carico dell’Enpals dal momento che le norme regolanti i rapporti tra Inps ed Enpals contemplano l’emissione di un unico trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due enti;
– titolari di pensione estera di uno Stato che non intrattiene convenzionato con l’Italia;
– titolari di pensione estera di un Stato convenzionato, dal momento godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o nel nostro Paese e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
– titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps, costoro possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione nel caso in cui non abbiano raggiunto i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, qualora titolari di una pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle modalità esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ancora delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
Requisiti per ottenere la pensione supplementare
Possono ottenere la pensione supplementare coloro che:
– sono già titolari di liquidazione o sono in procinto di ricevere liquidazione, una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
– posseggono almeno un contributo settimanale o mensile versato nell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
– non sono in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per ottenere la pensione autonoma.
Casi particolari
Inoltre, per quanto riguarda la pensione supplementare di vecchiaia c’è bisogno di
– essere in età pensionabile: aver compiuto, cioè, l’età prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
– aver terminato il rapporto di lavoro dipendente.
Per ottenere la pensione supplementare di invalidità occorre, oltretutto:
possedere il requisito sanitario richiesto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità: si tratta dunque della capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
LA DOMANDA
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
Pensione supplementare: quando spetta
La pensione supplementare decorre:
– dal primo giorno del mese successivo a le mese in cui viene presentata la richiesta, qualora la domanda di pensione supplementare di vecchiaia sia stata presentata entro il 31 di dicembre del 2007;
– tenendo in considerazione le finestre di accesso, nel caso di pensione supplementare di vecchiaia presentata in data successiva al primo gennaio 2008.
– dal primo giorno del mese successivo al mese in cui viene presentata la domanda o il riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
– dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
Pensione supplementare: quanto spetta
Per determinare l’importo della pensione viene attuato un sistema di calcolo, che può essere:
– retributivo: nel caso in cui la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria si riferisceaa periodi solo antecedenti il primo di gennaio del 1996;
– misto: una quota viene calcolata con il sistema retributivo e una quota viene calcolata con il sistema contributivo nel caso in cui il lavoratore possa far certificare la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria sia per periodi antecedenti il primo gennaio del 1996 sia per periodi successivi al 31 dicembre del 1995.
– contributivo: nel caso in cui la contribuzione si riferisca esclusivamente a periodi successivi al 31 dicembre del 1995.