Dal primo agosto l’INPS ha deciso di avviare il rimborso degli arretrati legati alla rivalutazione delle pensioni. Un’operazione resa necessaria dalla sentenza della Consulta che è stata recepita dal decreto legge del Governo. Ecco come si andrà avanti con la la rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014.
Abbiamo visto insieme la rivalutazione per gli anni 2012 e 2013. Passiamo adesso all’anno successivo sempre affidandoci al paragrafo della circolare INPS a riguardo.
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Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:
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al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
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al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS | 20% del 40% |
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo | 20% del 20% |
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo | 20% del 10% |
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS | Nessun aumento |
Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.
Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.
Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:
Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS | 50% del 40% |
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo | 50% del 20% |
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo | 50% del 10% |
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS | Nessun aumento |
L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.
L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.