A partire dalla pubblicazione, nei giorni scorsi, del Decreto del Fare, per avvalersi dell’ istituto della mediazione è diventato obbligatorio avvalersi della consulenza di un avvocato. Il Decreto ha infatti recepito la richiesta proveniente dalla categoria degli avvocati, per cui, da questo momento in avanti non sarà più possibile eseguire in modo individuale la procedura, ma ci sarà sempre bisogno del supporto di un legale.
> Le novità apportate al Decreto del Fare dalla Commissione Affari Costituzionale e Bilancio
Al momento, tuttavia, la procedura ancora prevede la realizzazione di un primo incontro interlocutorio in cui il mediatore ha il compito di illustrare alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e di rilevare l’ eventuale disponibilità alla realizzazione di un accordo.
> Le novità per la riscossione dei debiti apportate dal Decreto del Fare
Qualora, tuttavia, il primo incontro interlocutorio non abbia esito positivo e il mediatore riscontri tra le parti un grado di litigiosità così alto che impedisce la realizzazione di un accordo, allora la procedura termina seduta stante e il procedimento viene chiuso senza costi aggiuntivi – tranne quelli dovuti per la consulenza dell’ avvocato.
Qualora invece il mediatori riscontri che tra le parti esiste la possibilità di raggiungere un accordo, allora il procedimento va avanti e si ha a disposizione un tempo massimo di tre mesi per chiudere la procedura.