Quando si acquista una prima casa si possono avere dei benefici di natura fiscale collegati all’acquisto e che possono essere fruiti soltanto da chi dimostra, tramite i dati angrafici, di risiedere o di lavorare nella città in cui ha comprato l’immobile.
►Rinnovato il Fondo di Solidarietà sui mutui
La residenza di fatto, seppure rilevata in modo ufficiale, non è sufficiente per ottenere le agevolazioni e ci possono essere anche altre situazioni che non sono compatibili con le risultanze degli atti dello stato civile.
La Corte di Cassazione, nella sentenza 8415 del 5 aprile, ha ribadito il principio appena enucleato partendo da una controversia reale.
►Cosa succede nel caso di vendita anticipata della prima casa
Il motivo del contendere è l’avviso legato alla liquidazione dell’imposta e all’attribuzione delle sanzioni da parte dell’amministrazione tributaria che ha deciso di revocare ad un contribuente le agevolazioni sulla prima casa. Il motivo della sanzione è nel mancato trasferimento delle residenza nel comune dove si è comprata la casa, entro i 18 mesi dalla dichiarazione resa nell’atto d’acquisto.
Il contribuente ha fatto ricorso contro la segnalazione perché erano intervenute cause di forza maggiore che hanno impedito allo stesso di completare i lavori di ristrutturazione legati all’immobile acquistato.
Il primo grado di giudizio era stato anche favorevole al contribuente ma poi l’Agenzia delle Entrate ha deciso di ricorrere in Cassazione sia per contestare il fatto che i mancati lavori di ristrutturazione potessero essere un motivo per ritardare il trasferimento della residenza e poi perchè la pronuncia della Ctr aveva un difetto.