Ci sono degli aspetti della vista fiscale dei cittadini che possono incidere notevolmente anche sulla sfera privata, soprattutto quando si parla di cittadini facoltosi e inclini all’investimento in banche estere. Il formulario dell’Erario prevede anche la confessione sull’amante.
Nel formulario che bisogna compilare per autorizzare il fisco ad accedere alle informazioni sui conti detenuti all’estero, bisogna anche indicare se ci sono altre persone oltre il titolare del conto, a poter accedere a questo tesoretto. Se ci fossero e non facessero parte dell’organizzazione o dell’impresa si potrebbe ipotizzare un legame di altro tipo.
Il fisco così, pur non avendo intenzione di fungere da scova adulteri, avrà l’onere di conservare le informazioni recepite che in caso la relazione matrimoniale finisca in tribunale, potrebbero essere considerate delle vere prove del tradimento.
Rispetto alla collaborazione volontaria, questo è quello che scrive l’Agenzia delle Entrate:
La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.
Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
Come presentare la richiesta
Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.