Le associazioni di consumatori sono sempre attente alla riduzione degli sprechi e alla tutela dei diritti dei consumatori, tra cui rientra anche il diritto non al risparmio quanto al pagamento del giusto compenso per il servizio ottenuto. Si è parlato a lungo, a tal proposito, dei costi eccessivi della portabilità dei conti correnti che adesso è diventata gratuita.
L’ADUC ha parlato delle pratiche di portabilità del conto corrente che fanno sì che il conto possa essere spostato da una banca all’altra senza dover pagare delle penali. Il comunicato dell’ADUC fa comprendere l’importanza della gratuità di questo servizio di portabilità:
> Il decreto per la portabilità dei conti correnti
Portabilità gratuita per il conto corrente e tempi stretti per trasferire i fondi e i servizi attivi come i rid (domiciliazioni), gli ordini permanenti di bonifico, etc. La normativa che ha introdotto queste novità, entrata in vigore lo scorso 25 Gennaio (1), rimanda alle regole fissate in ambito europeo dalla Direttiva 2014/92/UE.
Dal momento della ricezione da parte della nuova banca dell’autorizzazione del cliente a trasferire i rapporti da un conto corrente all’altro la nuova banca ha 2 giorni di tempo per chiedere alla vecchia di inviare la documentazione, chiudere il conto, trasferire gli ordini permanenti e l’eventuale saldo positivo sul nuovo conto. I trasferimenti devono avvenire nei tempi indicati dal cliente sull’autorizzazione, fissati ad almeno 6 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della nuova banca, della documentazione inviata dalla vecchia, che a sua volta ha 5 giorni di tempo per ottemperare.
Quindi, in conclusione, l’effettivo passaggio deve avvenire in massimo 15 giorni di tempo da quando il cliente apre il nuovo conto (2+5+6 lavorativi), in modo del tutto gratuito. Stessa cosa anche per l’eventuale trasferimento del conto titoli.
Il termine e’ molto importante perché la normativa prevede che qualora la banca non adempia il cliente debba essere rimborsato in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità presente sul conto.
Attenzione però. Se la vecchia banca rileva la presenza di obblighi pendenti che impediscano la chiusura del conto può rimandare la chiusura del conto avvisando immediatamente il cliente.
Da sapere che la Direttiva richiamata, che si occupa di “comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base”, dovrà essere recepita dai paesi UE entro il 18/9/2016.