Qualunque sia la forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore, questi avrà il diritto di accedervi solo dopo aver raggiunto i requisiti minimi per l’accesso alla pensione garantita dagli enti previdenziali pubblici.
Se i requisiti sono stati soddisfatti e se il lavoratore ha alle spalle almeno cinque anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, può decidere se avere il suo TFR sotto forma di rendita periodica o sotto forma di capitale.
Il lavoratore ha diritto di accesso alla pensione complementare anche nel caso in cui i cinque anni necessari per accedervi non siano stati consecutivi e nel caso in cui si siano sottoscritte, nel tempo, diverse forme di integrazione (a patto che il lavoratore non abbia già chiesto il riscatto delle precedenti contribuzioni).
Il lavoratore iscritto può quindi decidere se ricevere la prestazione pensionistica integrativa solo sotto forma di rendita periodica, o in parte come rendita periodica e in parte come capitale.
In questo secondo caso solo il 50% della contribuzione integrativa potrà essere liquidato come capitale, a meno che, convertendo in rendita periodica almeno il 70% della posizione individuale maturata, questa risulti minore alla metà dell’importo dell’assegno sociale INPS mensile, caso in cui si può richiedere l’intera liquidazione sotto forma di capitale.