La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha legiferato in materia di principio di cassa allargato ad una serie di professioni tra cui rientra anche quella dell’amministratore.
Non esiste una norma particolare che assimila al reddito da lavoro dipendente, i compensi percepiti dagli amministratori, per questo, secondo il legislatore, è divenuta necessaria l’estensione del principio di cassa anche ai compensi degli amministratori.
Il riferimento normativo è il Dpr numero 917 del 1986 che assimila ai redditi di lavoro dipendente anche le somme e i valori che sono percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, nell’esercizio della funzione di amministratori, sindaci, revisori di società, associazione ed altri enti che possono avere o meno personalità giuridica.
Il riferimento normativo è stato riportato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2012 numero 15241. Sotto la lente d’ingrandimento dei porporati ci sono finiti i compensi dei sindaci, i premi assicurativi, i compensi degli amministratori, ma anche la ricerca, l’addestramento e la formazione, nonché le operazioni di esportazione delle merci.
Non è una normativa “nuova”, ma è molto ben formulata e chiara, così che le conclusioni raggiunte possano essere condivise e messe in pratica fin da subito. Invece che legiferare ex novo, stavolta è stato preferito fare delle assimilazioni, tra l’altro molto pertinenti.