Alla Corte di Cassazione è stata depositata una sentenza che interessa tutti i proprietari di un immobile che abbiano a che fare con un inquilino moroso. Si tratta della sentenza numero 2865 della Sezione III Civile, depositata il 13 febbraio 2015.
Se l’inquilino non pagata, il locatore sarà preoccupato in primo luogo di avere indietro i suoi soldi e poi di ottenere l’esecuzione dello sfratto per vie legali. Una volta avuta la riconsegna dell’immobile, però, restano da pagare diverse cose e c’è da trovare al più presto un nuovo inquilino.
È facile allora che il datore di lavoro non stia a pensare a come ottenere anche i danni ma la giurisprudenza, in tal senso, gli va incontro. Il parere della Cassazione, inserito nella sentenza 2865 del 2015 dice che, in base all’articolo 1453 del Codice Civile, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiederne l’adempimento, oppure può chiedere la risoluzione del contratto. Poi nell’uno e nell’altro caso può chiedere anche il risarcimento danni.
Il conduttore, poi, secondo la legge, deve restituire la cosa consegnando nelle mani del locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, a patto che non sia stato richiesto un ulteriore compenso a titolo di risarcimento. In genere un inquilino moroso, che non paghi da tempo, è legato ad una condizione di disagio economico, per cui il proprietario, consapevole di questa evenienza, ha come unico obiettivo l’esecuzione dello sfratto e la convalida dello stesso da parte del tribunale.
A titolo di risarcimento, comunque, potrebbe chiedere il pagamento dell’obbligazione del conduttore, ovvero potrebbe chiedere il pagamento dei canoni fino alla cessazione contrattuale del rapporto.