Una sentenza della Corte di Cassazione è intervenuta sulla corretta disciplina degli interessi nel caso in cui ci sia una condanna alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Ordinanza numero 25 del 7 gennaio 2015 ha spiegato come bisogna regolarsi rispetto agli interessi che il datore di lavoro deve versare nel momento in cui il rapporto di lavoro è convertito alla luce del Collegato Lavoro del 2010. Il datore di lavoro che è condannato dal tribunale a convertire il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, deve versare al lavoratore le somme riconosciute come interessi, a partire dalla data in cui è disposta la conversione.
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Questa somma riconosciuta al lavoratore è una specie di indennità forfettaria a titolo di credito da lavoro. Un’indennità onnicomprensiva, che oscilla a livello economico tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Riportiamo di seguito anche una sentenza precedente a questa, la numero 21001/2014, emanata dalla Corte di Cassazione, sempre sul tema indennità, la quale recita:
“L’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/10 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e, dunque, anche in caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice l’accertamento della nullità di un contratto di somministrazione lavoro convertito – ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 27 d.lgs. n. 276/03 – in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione”.