Il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate
Come abbiamo avuto modo di vedere in alcuni post pubblicati in precedenza, il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” concesso dall’Agenzia delle Entrate consente alle imprese che operano nel settore marittimo di usufruire di un particolare regime di tassazione forfetaria denominato appunto “tonnage tax”.
>Che cos’è il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate
In questo post, dunque, per tutte le imprese interessate ad usufruire di tale beneficio, vedremo quali sono le tempistiche da rispettare nel richiedere all’Agenzia delle Entrate l’adesione al regime.
Quando aderire al regime fiscale opzionale della “tonnage tax” dell’Agenzia delle Entrate
L’opzione deve essere di norma richiesta entro 3 mesi dall’inizio del periodo di imposta in cui si desidera esercitare. nel caso di imprese di nuova costituzione, farà quindi fede la data in cui iniziano la loro attività.
Come abbiamo visto anche in precedenza l’opzione rimane valida e irrevocabile per 10 esercizi sociali o periodi di imposta.
E’ opportuno che i contribuenti ricordino, inoltre, che qualora venga meno l’esercizio dell’opzione, non è possibile richiederla nuovamente per un periodo pari a 10 anni, il tempo cioè previsto in precedenza.
Per gli altri adempimenti correlati, come il rinnovo dell’opzione o la sua modifica, devono essere rispettate le stesse tempistiche, cioè sempre il termine dei tre mesi dall’inizio del primo esercizio successivo all’ultimo periodo di efficacia della precedente opzione o dal verificarsi delle variazioni.
Trattandosi, infine, di un regime fiscale opzionale, anche per il regime fiscale opzionale della “tonnage tax” è valido quanto descritto nel post seguente:
> Come aderire ai regimi fiscali opzionali dell’Agenzia delle Entrate