Il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate
Come abbiamo spiegato anche in un post pubblicato in precedenza, il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale concesso dall’Agenzia delle Entrate consente alle imprese in possesso dei requisiti necessari che ne fanno richiesta di determinare un unico reddito complessivo IRES valido per tutte le società partecipanti.
Il reddito complessivo IRES delle società partecipanti al Consolidato potrà quindi essere calcolato come la somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle varie dichiarazioni dei redditi.
> Il regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate
In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo visto qual è la prima parte della procedura da seguire per aderire al regime opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate. In questo post vedremo più da vicino quali sono le tempistiche da rispettare per l‘invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
> Come aderire al regime opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate
Quando aderire al regime opzionale del Consolidato Nazionale dell’Agenzia delle Entrate
La richiesta di adesione al regime fiscale opzionale del Consolidato Nazionale, attraverso l’invio dell’apposito modello all’Agenzia delle Entrate, deve essere di norma presentata:
- in caso di prima adesione entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio relativo al triennio
- in caso di rinnovo entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio successivo al triennio precedente
- in caso di rinnovo mancato entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il rinnovo
- in caso di interruzione dell’opzione che prevede la tassazione complessiva di gruppo entro 30 giorni dall’evento che ha determinato la stessa.