Ci sono dei casi in cui il lavoratore autonomo che non ha uno studio complesso, è esonerato dal pagamento dell’IRAP e casi in cui, seppure per brevi collaborazioni, l’imposta regionale è dovuta. L’Erario spiega tutto così.
Il lavoratore autonomo che non deve pagare l’IRAP è quello che ha uno studio non complesso. Viceversa se il professionista si avvale della collaborazione non occasionale di soggetti terzi retribuiti per il lavoro svolto, l’imposta regionale è dovuta.
L’Agenzia delle Entrate spiega che ai fini dell’applicazione dell’IRAP si deve rilevare la sussistenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale che non deve essere necessariamente rispondente ad una forma societaria. L’importante è che si possa dire che c’è uno svolgimento complesso della complessa attività dei professionisti.
> IRAP – Modello di dichiarazione 2014 – Istruzioni per la compilazione – Agenzia delle Entrate
L’attività di lavoro autonomo in sé per sé è invece esclusa dall’applicazione dell’IRAP nel momento in cui si tratta di un’attività non autonomamente organizzata. Si parla di autonoma organizzazione, quando c’è il requisito dell’autonoma organizzazione, quando il contribuente usa beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio di attività in assenza di organizzazione e anche quando occasionalmente il lavoro è svolto da altri.
Questa precisazione utile ai fini del calcolo delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi, si è resa necessaria dopo la sentenza numero 22674 del 24 ottobre 2014 della Corte di Cassazione, sezione civile. L’argomento affrontato nell’udienza, per esteso, è questo: “Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui”.