Chi periodicamente paga l’IVA sa che può detrarne una parte, a patto che gli acquisti effettuati riguardino beni strumentali inerenti l’attività professionale del professionista e strumentali alo sviluppo della stessa. In tutti gli altri casi, precisa l’Erario, l’IVA è indetraibile.
►L’imprecisione autorizza il risarcimento del consulente
La precisazione nasce chiaramente da un fatto che ha portato la Corte di Cassazione a pronunciarsi più volte sull’argomento. L’ultima sentenza è del 10 gennaio 2013. In pratica si spiega che il diritto alla detrazione dell’imposta che riguarda i costi di costruzione di un immobile ritenuto strumentale all’attività professionale, devono essere provati con un titolo giuridico giustificativo che metta in chiaro l’uso del bene e spieghi l’inerenza dei costi sostenuti.
Tempo fa un soggetto aveva detratto indebitamente l’IVA delle spese di ristrutturazione e costruzione di un immobile. Durante un accertamento l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di constatare che mancavano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la detrazione ed ha chiesto indietro le somme scontate. La mancanza di presupposti era legata al fatto gli immobili cui erano riferiti i costi non erano di proprietà di un’azienda ma del suo amministratore unico che, da parte sua, aveva provveduto a “promettere” di venderli alla società.
►Come si chiede il rimborso IVA
La “promessa” era stata anche sostanziata con un preliminare di compravendita ma l’atto non era stato registrato e non riportava la data, per questo è stato giudicato inattendibile.