Se deve essere consegnato un avviso di rettifica, questo avviso può considerarsi recapitato anche ad un soggetto rinvenuto in azienda, nel caso in cui si parli di persona giuridica e nella sede non sia presente il legale rappresentante. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate.
La notificazione postale di un atto tributario, adesso, è molto più facile che in passato. Per troppo tempo i rappresentanti legali delle aziende non si facevano trovare nella sede legale e quindi non accettavano notifiche, negavano al fisco la possibilità di mettersi in contatto con gli evasori.
Adesso la notificazione postale di un atto tributario è più semplice perchè se avviene nella sede effettiva di una società e il plico è consegnato ad una persona che si qualifica come addetta alla ricezione in assenza del rappresentante legale, la notifica si considera effettuata.
> Valida la notifica se c’è una firma
Il principio esposto dalla sezione tributaria della Cassazione con la sentenza n. 26185 del 12 dicembre 2014 è proprio questo. Si ricorda inoltre che la dichiarazione fatta dal personale che si dice addetto alla ricezione è sostenuta dalla presunzione di veridicità se non ci sono prove contrarie e il giudice non può in alcun modo disconoscere la regolarità dell’attività di notifica.
> Se il destinatario della cartella è assente
Il pronunciamento arriva alla fine della ricostruzione di un evento specifico, in cui una società cercava di fare un ricorso tardivo oltre due anni dopo la notifica dicendo che l’avviso di rettifica IVA per l’anno 2007 non era mai arrivato. Ma l’atto è stato annullato dopo l’impugnazione perché la notifica era avvenuta presso lo stabilimento della società con la consegna del plico ad un’impiegata che si è qualificata come addetta a ricevere l’atto.