Si può impugnare una cartella esattoriale inviata dall’Agenzia delle Entrate tramite Equitalia quando la cartella è inviata per la riscossione delle tasse non dichiarate e non versate ma non è stato rispettato l’obbligo di motivazione stabilito dalla legge. Ecco allora che il contribuente e l’impresa possono provvedere all’impugnazione.
La cartella esattoriale può essere inviata dall’Agenzia delle Entrate tramite Equitalia che si occupa del recupero crediti, per due motivi differenti:
- per la riscossione delle imposte non versate ma dichiarate,
- per la riscossione delle imposte non versate e non dichiarate.
Nel primo caso, se c’è la dichiarazione delle imposte da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate non deve fornire altra motivazione nella lettera di richiesta di recupero crediti. La cartella esattoriale, quindi, non ha bisogno di una motivazione. Questo punto, tra l’altro, era già stato precisato dalla Cassazione, prima dell’ordinanza 374/2015, nel 2011 con le sentenze n. 27098/13, n. 27140/11, n. 9224/11.
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Diverso è il caso in cui l’Agenzia delle Entrate chiede ad Equitalia di riscuotere le imposte non dichiarate e non versate. In questo caso è importante che l’Erario rispetti l’obbligo di motivazione e specifici la motivazione della riscossione durante tutta la fase del contenzioso. Se questo non avviene la cartella può essere impugnata dal contribuente. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il contribuente ha chiesto che fosse valutata la motivazione carente perché le voci di recupero del credito d’imposta con importi, interessi e sanzioni erano troppo sintetiche e non era possibile comprendere come l’Agenzia fosse arrivata alla determinazione degli importi.
L’obbligo di motivazione è stato imposto per la trasparenza nei riguardi del contribuente.