Chi può effettuare la totalizzazione dei contributi? Ma soprattutto quanto spetta? La risposta a questa domanda è in calce alla pagina che l’INPS dedica alla totalizzazione. Vediamone insieme in contenuto.
La domanda di totalizzazione
Deve essere presentata, dall’assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l’ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
> Guida alla ricongiunzione contributi
Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.
> Chi può effettuare la totalizzazione dei contributi
L’Ente che riceve la domanda è l’Ente istruttore e deve avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti.
Ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono i contributi, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.
Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all’Inps che ne effettuerà il pagamento.
Importo spettante
Viene determinato in “pro –quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.
I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.
I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
- 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
- 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
- 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
- 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa
La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
L’importo delle pensioni per la quota a carico dell’Inps è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di “opzione” per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.
Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione”.
Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati all’Inps i requisiti contributivi e anagrafici richiesti il “pro-rata” deve essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto.
Il pagamento delle pensioni in regime di totalizzazione è effettuato sempre dall’Inps.
La pensione da totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.