L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 17/E ha provato a fare chiarezza su alcuni dubbi sorti in relazione alla prossima dichiarazione dei redditi e alla detraibilità di alcune spese con le “Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”.
Le spese per il dentista sono molto gettonate e in genere, essendo questo professionista molto costoso, i contribuenti cercando di scaricare qualcosa dalla dichiarazione dei redditi. Cosa scrive in proposito l’Agenzia delle Entrate?
I CAF hanno posto questa domanda:
Vista la Risoluzione ministeriale n. 111/E del 1995, in cui si precisa che l’indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche” non soddisfa quanto richiede l’articolo 21 del DPR 633/72 in tema di descrizione dell’operazione realizzata, si domanda se quanto sopra comporti conseguenze anche in merito alla detraibilità IRPEF di dette spese da parte del contribuente. Nel caso, si chiede quali siano gli strumenti a disposizione del contribuente che consentano di far modificare un documento emesso da un terzo (odontoiatra).
L’Agenzia delle Entrate spiega che è possibile detrarre il 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro ma possono essere detratte soltanto le spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e diverse dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie.
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In pratica dalla fattura si deve capire se si tratta di prestazioni sanitarie – e quindi detraibili – oppure se si tratta di interventi estetici o non sanitari e per questo non detraibili. Il contribuente che in buona fede ha accettato una fattura incompleta, per evitare di perdere il diritto alla detrazione, dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.