Mancano dodici giorni al 17 giugno, data entro cui sarà necessario pagare la prima rata dell’Imposta municipale unica.
Resta, dunque, da comprendere chi è obbligato a versare primo acconto. L’Imu, infatti, si paga ancora.
Guardando la tv e leggendo i giornali, si può cadere nell’errore di pensere che l’Imu sia stata abolita o perlomeno messa in stand-by praticamente per tutti.
Al contrario, sono ancora 28 milioni gli immobili che dovranno pagare regolarmente la tassa sulla casa.
Primo acconto Imu 2013: chi paga il 17
Pagheranno dunque questa rata coloro che possiedono e risiedono con la sua famiglia in un’abitazione di pregio. Si parla pertanto degli immobili accastati nelle categorie che seguono:
A/1 (abitazioni di tipo signorile o di lusso);
A/8 (abitazioni in ville);
A/9 (castelli e palazzi storici).
Il 17 giugno anche i proprietari di seconde case dovranno pagare la prima rata. Nella categoria sono contemplati anche coloro che hanno una sola casa di proprietà, ma non vi risiedono.
Case in affitto
Chi possiede una casa data in affitto deve verdsare l’acconto Imu 2013, eventualmente con l’aliquota differenziata stabilita dal proprio Comune.
Case in prestito ai parenti
Chi ha un’abitazione che ha dato in prestito a un parente deve comunque versare la prima rata dell’Imu 2013.
Versano inoltre l’acconto Imu 2013 anche
– i “beni merce”, ovvero gli alloggi rimasti invenduti.
– militari e i membri delle forze dell’ordine che hanno la residenza in caserma: pagano l’Imu sulla casa che possiedono come fosse una seconda casa.
– coppie separate di fatto: finché un provvedimento non ufficializza la separazione consensuale o la separazione giudiziale, i coniugi rimangono tali e la casa assegnata di fatto ad uno dei due si configura come una seconda casa per l’altro, che dunque dovrà pagare l’Imu.
– tutti coloro che posseggono “immobili produttivi”, ad eccezione di chi possiede un fabbricato rurale strumentale classificato nella categoria D/10. In questo caso, le classi che pagano sono:
D/1 (Z/1): Capannoni, opifici
D/2 (Z/4): Alberghi, pensioni e residences (con fini di lucro)
D/3 (Z/5): Teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)
D/4 (V/5): Case di cura ed ospedali (con fini di lucro)
D/5 (Z/3): Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 (V/6): Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi (con fini di lucro)
D/7 (Z/1): Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 (Z/2): Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 (Z/8): Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/11 (T/7): Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 (Z/8): Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari.
Fabbricati di categoria D senza rendita
Pagano la prima rata anche coloro che posseggono questo fabbricato e non sono censiti dal catasto ma appartenenti ad imprese.
Altri immobili o fabbricati
Il pagamento della prima rata spetta anche a coloro che hanno immobili differenti dalle case classificati nei gruppo A e C e tutte le pertinenze classificate nel gruppo C, eccezion fatta per pertinenze di un’abitazione principale. In questo caso, ecco quale è l’elenco completo:
A/10 (T/7): Uffici e studi privati
C/1 (T/1): Negozi e botteghe
C/2 (T/2): Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma)
C/3 (T/2): Laboratori per arti e mestieri
C/4 (T/3): Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 (V/2): Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 (R/4): Box o posti auto pertinenziali
C/6 (T/5): Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico
C/6 (T/6): Stalle, scuderie e simili
C/7 (T/2): Tettoie chiuse od aperte (non pertinenze di abitazione principale)