L’Inps, con la Circolare 108/2013, ha dato notizia dell’entrata in vigore, a partire del 12 luglio 2013, delle nuove direttive per la rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa. Nella stessa circolare è specificata anche la procedura per la rateizzazione per i contribuenti debitori delle gestioni Inpdap e Enpals, ormai accorpate all’Inps.
► Le novità per i debiti contributivi, la rateizzazione breve
Quindi, per i contribuenti iscritti alle gestioni previdenziali Enpals e Inpdap, sussistono gli stessi principi di tutti gli altri contribuenti. Una volta che si sia verificata la presenza di debiti o sanzioni a carico del contribuente (che possono essere verificati anche con le nuove procedure telematiche dell’Inps), questi deve presentare una sola domanda telematica di rateizzazione, pena l’annullamento della richiesta, nella quale sono riassunti tutti i debiti accumulati.
È possibile rateizzare tutte le somme dovute per omissione o evasione, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori e anche gli eventuali crediti vantati dall’Inps.
► Guida all’iter unico per la rateizzazione dei contributi non pagati
La rateizzazione standard ha durata di massima di 24 mesi. Nel caso in contribuente al quale siano stati contestati debiti contributivi in fase amministrativa non possa far fronte al pagamento in questo numero di rate, attraverso specifica domanda da inoltrare al Ministero del Lavoro, la rateizzazione può essere portata anche a 36 o 60 rate.