Il contribuente adesso userà questo strumento, il redditometro, con minore apprensione sapendo di poter contestare attivamente i controlli e la procedura usata dal fisco. Il passaggio alla presunzione semplice è a tutto vantaggio dei contribuenti anche se sono in pochi a dirlo.
C’è stato il passaggio da “presunzione legale relativa” a “presunzione semplice“. In questo modo sono aumentate le possibilità difensive, poiché è ora possibile fornire “prove contrarie” e attaccare l’iter seguito dal Fisco: la presunzione semplice consente infatti al contribuente non solo di dimostrare che i motivi di accertamento non sussistono ma anche di contestarne la procedura attraverso l’art. 7, co. 5, DLgs 546/1992.
Novità sull’accertamento dei redditi e delle spese. Per quanto riguarda queste ultime il punto di riferimento è la Sentenza della Cassazione del 13 marzo 2014, n. 6395 secondo cui il contribuente è tenuto a dimostrare, in caso di effettiva destinazione dei redditi esenti o sottoposti tassazione separata, solo ed esclusivamente l’esistenza dei redditi stessi.
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Per quanto riguarda l’accertamento dei redditi invece l’Erario possiede solo degli indizi. L’art. 2729 del codice civile sottolinea che
“le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice”.
Siamo di fronte ad uno dei principali strumenti di difesa del contribuente nei confronti del redditometro, oltre al fatto che, alla luce del già citato art. 7, co. 5, DLgs 546/1992
“le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.