L’Inps ha previsto che se un datore di lavoro decide di assumere un apprendista iscritto alle liste di mobilità – ai fini della qualificazione professionale – ha diritto ad accedere ad agevolazioni per il pagamento dei suoi contributi, così come sono previste delle deroghe sui limiti anagrafici previsti in caso di stipula di un contratto di apprendistato.
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Quindi, per i datori di lavoro che assumono apprendisti, come riporta anche il TU per l’apprendistato, il regime che si deve applicare al pagamento dei relativi contributi è quello agevolato, che consiste in una contribuzione complessiva pari al 15,84% (10% + 5,84% a carico dipendente).
A questa agevolazione si aggiunge anche l’incentivo che consiste nel 50% della quota di indennità di mobilità, che viene corrisposta al datore di lavoro, e non al lavoratore, ai fini del pagamento dei contributi previdenziali, solo nel caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato.
Il periodo agevolato ha durata di 18 mesi, al termine dei quali il carico contributivo del lavoratore rimane pari al 5,84%, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena.
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Il messaggio dell’Inps, infine, chiarisce anche che le forme assicurative rimangono quelle espressamente stabilite per l’apprendistato: IVS, Cuaf, Malattia, Maternità e ASpI.