La normativa fiscale è stata aggiornata con una nuova sentenza della Corte di Cassazione, la numero 769 dell’8 gennaio del 2013, dove si parla del reato di bancarotta fraudolenta.
I porporati hanno ribadito che nel caso in cui il titolare di una ditta individuale sopprima il libro giornale il libro degli inventari obbligatori, oppure faccia in modo che la curatela non possa ricostruire la situazione patrimoniale del contribuente, allora non si parla di bancarotta documentale semplice ma di bancarotta fraudolenta documentale.
La vicenda che sta alla base del pronunciamento risale al 2010 circa, quando è stata la Corte d’Appello di Palermo a confermare la conclusione del giudice per le indagini preliminari che aveva accusato la titolare di una ditta individuale, fallita nel 2004, per bancarotta fraudolenta.
►Piano Alitalia per evitare la bancarotta
L’imputata aveva fatto ricorso chiedendo di essere giudicata per bancarotta documentale semplice, spiegando che non aveva commesso il reato che la corte le imputava, quello di falsificazione, distruzione o occultamento dei registri contabili obbligatori, perché nei tre anni precedenti al fallimento aveva operato nel regime di contabilità semplificata e per questo non aveva tenute le scritture contabili.
Nei primi due gradi di giudizio era stata giudicata colpevole nonostante le argomentazioni, per cui si è fatto ricorso alla Cassazione che però ha confermato i pronunciamenti precedenti.