Il reverse charge, il meccanismo usato dall’Agenzia delle Entrate al fine di scongiurare truffe o versamenti non riusciti nell’adempimento dell’imposizione di Iva nella attività e cessione di servizi, deve essere segnalato in fattura sia dal prestatore che dal destinatario.
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Come si indica in fattura il reverse charge?
La fattura emessa dal prestatore o il committente del servizio sarà senza addebito d’imposta, ma deve necessariamente riportare la dicitura reverse charge. Nel caso in cui la fattura viene emessa verso un soggetto extra comunitario, l’ informazione da riportare in fattura sarà operazione non soggetta. Le fatture devono essere in ogni caso numerate e riportare il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che determinano l’imponibile.
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Gli obblighi del destinatario o del ricevente del servizio
Il destinatario del servizio soggetto all’applicazione del reverse charge dovrà integrare la fattura con il pertinente importo dell’Iva in base all’aliquota corrispondente, preoccuparsi poi della registrazione della fattura nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite. L’operazione risulterà così neutra ai fini IVA, ma non ai fini del reddito.
La fattura deve essere registrata entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura stessa. Se il committente non riceve la fattura entro i due mesi dall’emissione della fattura, dovrà provvedere ad emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo.