Il reverse charge, il meccanismo utilizzato dall’Erario per evitare frodi o mancati versamenti nell’assolvimento dell’obbligo di Iva nella prestazione e cessione di servizi, deve essere indicato in fattura sia dal prestatore che dal destinatario.
Come si indica in fattura il reverse charge?
La fattura che emette il prestatore o il committente del servizio sarà senza addebito d’imposta, ma deve obbligatoriamente riportare la dicitura reverse charge.
Nel caso in cui la fattura sia emessa nei confronti di un soggetto extra comunitario, l’indicazione da riportare in fattura sarà operazione non soggetta.
Le fatture devono comunque numerate e riportare il controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare l’imponibile.
Gli obblighi del destinatario o del ricevente del servizio
Il ricevente del servizio passibile dell’applicazione del reverse charge dovrà integrare la fattura con il relativo importo dell’Iva in base all’aliquota corrispondente, procedere poi alla registrazione della fattura nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite. In questo modo l’operazione risulterà neutra ai fini IVA, ma non ai fini del reddito.
La fattura deve essere annotata entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura stessa. Se il committente non riceve la fattura entro i due mesi dall’emissione della fattura, dovrà procedere ad emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo.
Reverse Charge
Indicazione in fattura e relative scadenze