Il Garante delle privacy ha dato il via libera al redditometro a condizione che l’Agenzia delle Entrate rispetti regole che lo rendano conforme alla normativa sulla privacy. Sono interventi necessari a correggere «i numerosi profili di criticità» emersi. Molti aspetti del redditometro devono essere quindi rivisti.
SPESE CERTE: si potrà ricostruire il reddito del contribuente solo in base a spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza l’utilizzo di spese presunte basate unicamente sulla media Istat.
SPESE MEDIE ISTAT: se il fisco non ha dati certi non potrà rifarsi ai dati delle spese medie Istat per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti. I dati riferiti allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.
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FITTO FIGURATIVO: Il cosiddetto «fitto figurativo» (dato al contribuente in che non ha abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non darà luogo ad accertamento. Il «fitto figurativo» sarà attribuito solo quando si ha l’esatta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante.
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ESATTEZZA DEI DATI: L’Agenzia dovrà essere molto oculata sulla qualità e sull’esattezza dei dati così da prevenire e correggere le anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La composizione esatta della famiglia è importante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo.
INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI: Il contribuente dovrá essere informato, che i suoi dati personali saranno usati anche ai fini del redditometro.
CONTRADDITTORIO: Nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia. Dati presunti di spesa basati solo sui dati delle spese Istat, non potranno essere oggetto del contraddittorio. La richiesta di tali dati, entrano in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.