Una macchina senza assicurazione obbligatoria che sia stata coinvolta in un sinistro in cui è possibile attribuire la colpa dell’incidente all’altro conducente, può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Lo ha stabilito il giudice di pace di Napoli. Proviamo a fare chiarezza.
Il giudice di pace Italo Bruno di Napoli ha infatti stabilito che chi guida una vettura senza la copertura assicurativa RC auto e subisce un incidente stradale la cui colpa sia attribuibile all’altro conducente, ha pienamente diritto al risarcimento del danno da parte di quest’ultimo e della sua compagnia.
Questo accade perché per la legge non è importante che al momento dell’incidente l’auto sia sprovvista della polizza assicurativa obbligatoria.
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Questa sentenza che sembra del tutto nuova, in verità poggia su una corretta interpretazione degli articoli 1227 del Codice Civile e 193 del Codice della Strada: non c’è scritto infatti che il danneggiato da un incidente stradale, seppur alla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione auto obbligatoria, non possa chiedere il risarcimento dei danni al relativo responsabile.
La normativa interviene soltanto nel caso in cui a provocare il sinistro sia il danneggiante: circostanza che, come tutti sanno, fa scattare la copertura del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La violazione di cui si macchia chi circola con l’auto senza la copertura RC auto, non è un reato perseguibile d’ufficio ma è una violazione al Codice della Strada punita con la sanzione amministrativa da 848,00 a 3.393,00 euro e con il fermo amministrativo del veicolo, che non incide in nessuna maniera sul diritto a ottenere l’indennizzo se la colpa dell’incidente è dell’altra vettura.