Se per un errore compiuto deve essere modificata la dichiarazione fiscale e la modifica è fatta dopo la notifica dell’avviso di rettifica dell’ufficio, l’accertamento voluto dall’Agenzia delle Entrate si avrà ugualmente.
La rettifica, dunque, non fa venire meno il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che può rilevare, ad esempio, un imponibile che supera di poco o di tanto l’importo dichiarato dal contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto nella sentenza n. 23000 del 13 dicembre scorso.
La vicenda che ha originato il pronunciamento è quella di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato ad un contribuente il valore degli immobili caduti nella successione. La Commissione tributaria regionale, in un primo momento, ha annullato l’avviso di rettifica impugnato.
I porporati di secondo grado hanno ritenuto che l’ufficio tributario regionale non potesse rettificare il valore degli immobili visto che il contribuente aveva fatto riferimento all’articolo 34 comma 5 del Dlgs 346/1990.
La Corte di Cassazione ha poi ribadito che
“la dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell’art. 31 del decreto legislativo n. 346/90”
e che
“la… mancata osservanza (del termine, n.d.r.) può comportare solo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.”