Tramite il servizio Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate e – se non si è abilitati, tramite gli intermediari, è arrivato il momento di concludere la comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci e parenti. Si tratta ovviamente di beni d’impresa.
I beni d’impresa che sono di proprietà dell’imprenditore e sono stati dati in uso nel 2014 a soci e familiari ma anche i finanziamenti erogati dai soci e dai familiari a favore dell’impresa, devono essere comunicati al fisco. L’obbligo sussiste a favore dell’impresa anche se il bene è stato concesso negli anni precedenti al 2014 ma poi è stato usato effettivamente soltanto l’anno scorso. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 ottobre. Questi i dettagli offerti da FiscoOggi:
Sono obbligati alla comunicazione imprenditori individuali, società di persone e di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’adempimento le “società semplici”. L’adempimento, in alternativa, può essere assolto dagli stessi soci o familiari dell’imprenditore.
Non devono essere comunicati i dati riguardanti i beni goduti: dagli amministratori; dal socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit; dall’imprenditore individuale; da società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali.
Inoltre, non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione anche gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci e i beni a uso pubblico, per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.
Niente comunicazione, inoltre, quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, sono di valore non superiore a 3mila euro al netto dell’Iva e fanno parte della categoria “altro” (del tracciato record). Comunque, non devono essere inclusi nelle categorie autovetture e altri veicoli, unità di diporto, aeromobili e immobili.