Se si deve notificare una cartella esattoriale ad un contribuente, è possibile usare più di una soluzione di notifica. E’ arrivato il 10 giugno scorso il chiarimento della Corte di Cassazione con l’ordinanza 14575. Il sunto del documento è il seguente.
Se l’agente postale che deve notificare al destinatario una cartella esattoriale, non trova il destinatario perché temporaneamente assente, può sia affiggere alla posta d’ingresso dell’abitazione l’avviso di deposito del documento presso l’ufficio postale, oppure può inserire il documento stesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione del destinatario, dell’ufficio o dell’azienda.
►Gli interessi di mora sono più consistenti
Tutte e due le forme di notifica sono da considerasi equivalente. Il chiarimento arriva dopo la contestazione di un contribuente toscano che ha effettuato il ricorso contro la Commissione tributaria provinciale di Lucca spiegando che la cartella di pagamento per IRPEF, IVA e IRAP con tutte le sanzioni, relativa agli anni d’imposta 2002 e 2003, doveva essere considerata invalida.
► Nessuna cartella esattoriale per le imprese creditrici delle PA
Il contribuente, infatti, sosteneva che gli avvisi non erano mai pervenuti e quindi non aveva potuto impugnarli per decadenza dei termini. In pratica si lamentava della mancata notifica dei documenti.
La notifica degli avvisi, invece, era avvenuta e l’agente postale, in due casi, aveva documentato la situazione, spiegando di aver inserito l’avviso nella cassetta della posta, e poi provveduto ad inviare la comunicazione sul deposito del plico.