Le SGR, sigla che identifica le Società di Gestione del Risparmio, sono state introdotte in Italia con il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in recepimento della Direttiva europea 85/611/CEE.
Questo tipo di società hanno la possibilità di svolgere attività come la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento; la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; la gestione di portafogli di investimento per conto terzi e di fondi pensione.
Esistono diverse tipologie di SGR che si distinguono in base alle funzioni che svolgono: le principali sono SGR promotrici e SGR di gestione.
Le SGR, per svolgere le loro attività, devono essere autorizzate dalla Banca d’Itali e dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) che, nel caso rivelino un non ottimale gestione del risparmio possono revocarla. I requisiti delle SGR sono:
– essere una società per azioni;
– avere sede legale e direzione generale nella Repubblica Italiana;
– avere un capitale minimo di 1 milione €;
– avere statuto, atto costitutivo e programma di attività iniziale;
Le SGR hanno diritto di voto sugli strumenti finanziari dei fondi amministrati, diritto che devono esercitare nell’interesse dei partecipanti alla società. Inoltre, per una maggiore trasparenza e sicurezza dei risparmiatori, devono far revisionare i bilanci ad una società di revisione iscritta in apposito albo della Consob.