Si potrà votare per corrispondenza, in realtà si fa già ma stavolta la novità è di tipo fiscale nel senso che sulla busta gialla dove è apposta la firma autentica dell’elettore non deve essere pagato il bollo. Lo specifica anche il Fisco. La legalizzazione della firma che si mette sulla busta che contiene la scheda elettorale è esente dall’imposta. Questa è una deroga contenuta nella tabella annessa al Dpr 642/1972. Ecco cosa chiarisce in proposito una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate pubblicata proprio sul sito dell’Erario:
Ai fini del bollo, l’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972, ne prevede l’applicazione, per gli “Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi”, mentre l’articolo 1, della tabella annessa allo stesso Dpr 642/1972, esenta in modo assoluto gli “… atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.
Chi aveva sollevato una questione sul voto per corrispondenza e la relativa tassazione nel nostro Paese in cui questa modalità di votazione non è stata ancora avviata su larga scala?
La richiesta, circa lo specifico trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’autentica di firma apposta sulla busta contenente la scheda di votazione – trasmessa a mezzo raccomandata – è stata rivolta all’Agenzia, dal Consiglio nazionale dei geologi, in seguito alle sopravvenute esigenze di rinnovare i Consigli territoriali degli ordini dei geologi. Elezioni per le quali è prevista anche l’espressione del voto per corrispondenza.