Restano nell’elenco dell’Istat relativo alle amministrazioni pubbliche, le Casse di previdenza dei professionisti contemplate nel conto economico consolidato dello Stato.
Così ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 6014, che è stata rilasciata mercoledì e che ha ribaltato di fatto le disposizioni del Tar del Lazio. La legittimità dell’inserimento nell’elenco anche della società Coni Servizi e le Autorità amministrative indipendenti è stata confermata:
Così il Consiglio di Stato:
“La privatizzazione degli enti avvenuta nel 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dalle casse che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”.
I giudici giungono a questa conclusione tenendo presente e notando che gli enti previdenziali conservano:
– l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione;
– la natura di pubblico servizio;
– il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale;
– il controllo della Corte dei conti.
Inoltre, prosegue il Consiglio di Stato
“Il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione previsti dal Dlgs 509/1994 valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali”.