La Corte Europea è intervenuta sulla tassazione dei redditi da lavoro spiegando che non si può discriminare il percettore di un reddito se anche il suo datore di lavoro risiede in un altro Stato membro della Comunità Europea. Il fatto alla base del pronunciamento è semplice: un cittadino tedesco residente in Germania ha chiesto all’equivalente teutonico dell’Agenzia delle Entrate, un’esenzione fiscale per il reddito percepito da un datore di lavoro estero.
La normativa tedesca che poi si radica nella prassi, prevede che il reddito da lavoro dipendente, che derivi da un’attività svolta all’estero, sia esentato dal pagamento delle imposte sul reddito nazionale ma deve rientrare nei casi previsti dalla legge.
►Detraibili anche i test d’ingresso
Il contribuente che ha chiesto l’esenzione, infatti, è un cittadino danese, residente in Germania che viene inviato spesso nella Repubblica del Benin per collaborare ad un progetto di aiuto allo sviluppo finanziato da un’agenzia danese. Il contribuente ha spiegato che per i redditi percepiti per le attività in Benin, avrebbe voluto pagare le tasse in Danimarca, ottenendo quindi l’esenzione in Germania, visto che la doppia imposizione non è prevista.
Secondo i giudici europei che hanno preso in mano la questione, un cittadino che abiti in Germania e voglia svolgere la propria attività alle dipendenze di un altro stato membro dell’UE, non deve per questo essere discriminato dal punto di vista fiscale. Sono state quindi accolte le richieste del contribuente.